Periodicamente l'Unione Comunale provvede all'aggiornamento dell' Elenco aperto agli Avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature per il conferimento di incarichi per la costituzione e tutela dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dei dipendenti.
Requisiti generali per l'inclusione nell'elenco
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
d) iscrizione da almeno 8 (otto) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
e) aver ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per Pubbliche Amministrazioni in maniera continuativa e non occasionale negli ultimi 5 (cinque) anni di professione;
f) non aver riportato sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza negli ultimi 5 (cinque) anni;
g) assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
h) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
i) assolvimento dell'obbligo di formazione continua;
l) impegno a partecipare con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore (spese a proprio carico),
ad incontri e riunioni presso la sede dell'Unione per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;
m) di aver trattato negli ultimi 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell' Avviso all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, almeno 10 (dieci) incarichi di rappresentanza in giudizio nelle materie relative alle sezioni (max 2) per cui si richiede l'iscrizione;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
o) al fine dell'applicazione dell'art.53, comma 16ter del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dalla L.n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Unione Comunale.
I professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi avverso l'Unione o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.
Iscrizione nell'elenco
1. L'iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni (max 2) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.
2. L’istanza, debitamente redatta e sottoscritta dal professionista, su modulistica predisposta dall'Ente, dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni:
a) l’iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
b) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
c) l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
e) codice fiscale e partita IVA;
f) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell’ elenco a cui si chiede l’iscrizione;
g) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino o in conflitto con gli interessi dell'Unione per la durata del rapporto instaurato;
h) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
i) impegno a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
j) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
3. L’iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. L'Unione Comunale si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione dell’elenco.
L'Elenco sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti e sarà aggiornato di norma due volte l'anno rispettivamente al 31 maggio ed al 30 novembre di ciascun anno.
Affidamento degli incarichi
1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione della Giunta Unione, sulla base di una relazione del Responsabile di Area a cui afferisce la controversia, ratione materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell’Ente.
2. ll Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.n. 50/2016, valutando i preventivi di spesa pervenuti dai Professionisti, individuati nell'apposita sezione dell'elenco predisposto sulla base di criteri non discriminatori che tengano conto:
a) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
c) del costo del servizio, tenendo conto che nella redazione del progetto di parcella l'Avvocato dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale;
3. Nel momento in cui il professionista scelto accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto d' interessi in ordine all'incarico affidato.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Unione.
5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
6. Gli affidamenti devono comunque ispirarsi, di norma, salve contrarie e motivate ragioni, al criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare, salvo le eccezioni previste dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi.
Cancellazione dall'elenco
1. E' disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti per:
• inadempienza grave rispetto ad un incarico affidato;
• sopravvenuta o accertata insussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
• sopravvenuta o accertata causa di incompatibilità;
• richiesta dell'Avvocato iscritto.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
In allegato sono disponibili gli elenchi aggiornati al 01/06/2024.