Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche

Dettagli

Tutela paesaggistica, procedimenti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono in ambito di vincolo paesaggistico

Competenze

L'Ufficio si occupa del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prima di attuare qualsiasi intervento edilizio che interessi l'aspetto esteriore dell'immobile in area di interesse paesaggistico. Con D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Per l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, da realizzarsi su immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004, è obbligatorio presentare una richiesta di autorizzazione paesaggistica. Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di tipo semplificato.

L'autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Ha una validità di cinque anni, decorsi i quali è necessario acquisire una nuova autorizzazione. Qualora i lavori abbiano avuto inizio nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

Servizi offerti

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un atto amministrativo che deve essere adottato dalla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla normativa. Tale valutazione dovrà individuare, descrivere e preventivamente valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.
Ultimo aggiornamento:

09/05/2025, 12:08